Organizzazione della Cooperativa

Sezione Trasparenza.

Accesso Civico

Accesso Civico Semplice

Le segnalazioni relative alla mancata pubblicazione di atti o documenti di cui è prevista la pubblicazione obbligatoria dal D.Lgs. 33/2013 sul nostro sito Web possono essere inviate al Direttore Generale, Dott. Mauro Pradella, mediante l’indirizzo di posta elettronica trasparenza@toniniboninsegna.it senza alcuna formalità.

Entro 30 giorni verrà dato riscontro in base alle modalità indicate dal richiedente: e-mail, pec, posta ordinaria/raccomandata. In caso di ritardo o mancata risposta sarà possibile attivare il titolare del potere sostitutivo, Dott. Maurizio Gadola, Legale rappresentante della cooperativa, a info@toniniboninsegna.it.

Accesso Civico Generalizzato

Inoltre, ai sensi dell’articolo 5 comma 2 del D.Lgs. n.33/2013, è possibile esercitare il diritto di accesso civico generalizzato. L’esercizio di tale diritto consente a chiunque di accedere a dati, documenti e informazioni ulteriori rispetto a quelle che formano oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Il diritto di accesso civico generalizzato può essere esercitato secondo una delle seguenti modalità:

  • tramite richiesta in formato digitale alla casella trasparenza@toniniboninsegna.it. L’istanza dovrà riportare firma e copia scansionata di documento di identità in corso di validità;
  • presso l’ufficio amministrativo della Cooperativa, con istanza in forma libera che contenga tutte le informazioni anagrafiche complete, allegando sempre copia del documento di identità del richiedente.

Elenco delle richieste di accesso civico

Ad oggi non è pervenuta nessuna richiesta di accesso civico.

Strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell’interessato, nel corso del procedimento Enei confronti del provvedimento finale, ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli (art. 35, come 1, lettera h, D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33):

1. TUTELA AMMINISTRATIVA   

Il ricorso amministrativo consiste in una istanza diretta dal soggetto che vi abbia interesse ad una Pubblica Amministrazione al fine di ottenere, senza l’intervento giurisdizionale, l’annullamento, la revoca o la riforma di un atto amministrativo. La disciplina dei ricorsi amministrativi è rinvenibile nel DPR 24 novembre 1971, n. 1199 “Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi”. I ricorsi amministrativi si distinguono in gerarchico, in opposizione e straordinario al Presidente della Repubblica.

Ricorso gerarchico

Il ricorso gerarchico (proprio) consente di impugnare un provvedimento non definitivo dinanzi all’organo gerarchicamente sovraordinato a quello che ha emanato l’atto. È possibile far valere sia vizi di legittimità che vizi di merito, per la tutela dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi.  Il ricorso gerarchico (improprio) è altresì possibile nei confronti di atti emanati da organi rispetto ai quali non sia individuabile un superiore gerarchico, ma soltanto nelle ipotesi espressamente previste dalla legge. Il ricorso deve essere proposto entro 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell’atto impugnato e da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza. Decorsi 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che l’Amministrazione abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, e contro il provvedimento impugnato è esperibile il ricorso all’autorità giurisdizionale competente, o quello straordinario al Presidente della Repubblica.

Ricorso in opposizione

Il ricorso in opposizione è proposto allo stesso organo che ha emanato l’atto. È un rimedio a carattere eccezionale essendo ammesso solo nei casi espressamente stabiliti dalla legge e per i motivi da essa previsti. Può essere proposto sia per motivi di legittimità che di merito, e sia a tutela di interessi legittimi che di diritti soggettivi. Sotto il profilo del procedimento, per il ricorso in opposizione valgono, in quanto applicabili, le stesse norme del ricorso gerarchico.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Contro gli atti amministrativi definitivi è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse. Il ricorso straordinario è alternativo rispetto al ricorso giurisdizionale, pertanto una volta che sia stato proposto un ricorso giurisdizionale, non è possibile il ricorso straordinario da parte dello stesso interessato. Il ricorso deve essere proposto nel termine di 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell’atto impugnato o da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza. La decisione del ricorso straordinario è adottata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero competente.

2. TUTELA GIURISDIZIONALE

La giustizia amministrativa italiana è organizzata secondo il sistema della doppia giurisdizione.

  • tutela giurisdizionale ordinaria  Il giudice ordinario è competente a decidere delle violazioni dei diritti soggettivi con il potere di disapplicare l’atto amministrativo che risulti illegittimo e di dichiararne l’illegittimità.
  • tutela giurisdizionale amministrativa  Il giudice amministrativo è competente a giudicare delle violazioni degli interessi legittimi, salvo i casi di giurisdizione esclusiva in cui lo stesso giudice amministrativo giudica sulle violazioni dei diritti soggettivi, ad annullare gli atti amministrativi illegittimi, nonché, in alcuni casi tassativi, a sostituirli o a riformarli in parte.

Tutela giurisdizionale amministrativa

La giurisdizione amministrativa è esercitata dai Tribunali Amministrativi Regionali (TAR) e dal Consiglio di Stato secondo le norme del Codice del Processo Amministrativo (CPA) di cui al D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.  Sono   devolute   alla   giurisdizione   amministrativa   le controversie, nelle quali si faccia questione di interessi legittimi, e, nelle particolari materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi, concernenti l’esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all’esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni (o da soggetti ad esse equiparati o  comunque  tenuti  al rispetto dei principi del procedimento amministrativo).

Azioni esperibili innanzi al giudice amministrativo:

  • azione di annullamento (art. 29 CPA) – proponibile nel termine di 60 giorni, a pena di decadenza;
  • azione di condanna (art. 30 CPA) – esperibile nel termine di 120 giorni, a pena di decadenza;
  • azione avverso il silenzio della PA (art. 31 CPA) – esperibile fino a che perdura l’inadempimento e comunque non oltre 1 anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento amministrativo;
  • declaratoria di nullità (art. 31 CPA) – proponibile nel termine di 180 giorni, a pena di decadenza;
  • azione contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi nonché per la tutela del diritto di accesso civico connessa all’inadempimento degli obblighi di trasparenza (art. 116 CPA) – proponibile nel termine di 30 giorni.

Per i provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture il ricorso è esperibile nel termine di 30 giorni, a pena di decadenza (art. 119 CPA).

Sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all’art. 3 del D.lgs. 165/2001, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi (art. 63, comma 4, D.lgs. 165/2001).

Si specifica che le controversie in materia di rapporto di lavoro del personale contrattualizzato, successive alla stipula del relativo contratto, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.

Salvo quanto previsto dall’art. 23 CPA, nei giudizi davanti ai TAR è obbligatorio il patrocinio di avvocato.  Avverso le sentenze dei TAR è ammesso appello al Consiglio di Stato, ove è obbligatorio il ministero di avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori.

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